SMALTIMENTO TONER
Obblighi per lo smaltimento dei Toner.
Dovete smaltire toner esausti? Non conoscete bene la normativa? Ecco alcune informazioni sugli obblighi che riguardano lo smaltimento dei toner che potrebbero esservi utili:
Toner e cartucce inkjet giunti alla fine del loro ciclo vitale sono considerati rifiuti speciali secondo quanto riportato nel testo unico ambientale (pericolosi e non). Come tali quindi non possono essere gettati tra i rifiuti comuni. Vige per i singoli consumatori, per le aziende private e pubbliche l’obbligo, in quanto produttori di scarti, allo smaltimento.
Questa tipologia di rifiuto speciale rientra in due categorie: rifiuto speciale pericoloso e rifiuto speciale non pericoloso. Per entrambe le categorie il produttore originale deve aver apposto il codice CER identificativo (08 03 17 contente sostanze pericolose e 08 03 18 per tutti gli altri). Un rifiuto viene considerato pericoloso a seconda delle sostanze o polveri contenute.
I singoli consumatori (non possessori di partita IVA) assolvono all’obbligo gettando il toner presso le piattaforme ecologiche, i negozi autorizzati (solitamente quelli che effettuano le ricariche) e le Box (poste in prossimità di comuni, banche e enti pubblici).
Per quanto riguarda i possessori di IVA (liberi professionisti e Aziende pubbliche/private) l’assolvimento deve avvenire secondo quanto previsto dal D.Lgs 152/2006 e successive modifiche. L’azienda pubblica/privata o il libero professionista risulta responsabile di tutto il ciclo di smaltimento fino al ricevimento della quarta copia del FIR (formulario identificativo del rifiuto) controfirmata dall’impianto di smaltimento che certifica la distruzione. Questi rifiuti non possono essere portati presso le piattaforme ecologiche del comune in quanto i rifiuti di attività produttive non sono ritenuti rifiuti urbani e la piattaforma non è in grado di gestirli. L’obbligo risulta lo stesso sia se il toner è stato acquistato sia se noleggiato.
È bene differenziare l’obbligo tra rifiuto speciale non pericoloso e pericoloso. In quanto il rifiuto speciale pericoloso richiede all’azienda un maggior onere:
- Identificazione del rifiuto in caso di mancanza del codice CER attraverso analisi chimiche (presso enti specifici) aggiornate ogni 6 mesi e allegate al FIR;
- Iscrizione obbligatoria al Sirti (servizio di controllo e tracciabilità rifiuti);
- Compilazione e presentazione del MUD (modello unico di dichiarazione ambientale) entro il 30 aprile alla CCIAA;
- Tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi (compilato entro 10 giorni dalla produzione del rifiuto e conservato per 5 anni);
- Creazione di un’area in loco per la conservazione dei rifiuti prima dello smaltimento;
- Utilizzo di trasportatori autorizzati (per il trasporto di rifiuti pericolosi) che ritirino e compilino il FIR (4 copie di cui solo l’ultima deve rientrare in azienda e deve essere conservata per 5 anni).
Per i toner che non rientrano nella categoria rifiuti speciali pericolosi è sufficiente dotarsi della EcoBox (in cui devono essere messi solo rifiuti che rientrano in quella categoria) e effettuare lo smaltimento almeno una volta l’anno (sempre attraverso un ente specializzato con rilascio del FIR).
È responsabilità dell’azienda informarsi sull’ente a cui ci si è rivolti per lo smaltimento. È richiesto che l’ente sia iscritto all’albo, abbia licenza rilasciata dal ministero dell’ambiente e regolari autorizzazioni regionali. Un errore potrebbe portare un danno a livello di immagine e finanziario (multa amministrativa) considerato che l’onere dello smaltimento è incarico all’azienda per tutta la durata del processo.
In caso di trasgressione della normativa si rischia di incappare in sanzioni amministrative (da 2.600€ a 15.500€ per rifiuti speciali non pericolosi e da 15.500€ a 93.000€ per rifiuti speciali pericolosi) e sanzioni accessorie (sospensione da 1 mese ad 1 anno per l’amministratore o il responsabile dell’infrazione). Le sanzioni possono trasformarsi in penali in caso di reato